Capacità Finanziaria Autotrasportatori conto terzi


ULTIMI AGGIORNAMENTI

A seguito dell'approvazione della Legge di stabilità 2015, nuove ed importanti novità sono state introdotte anche nel settore dell'autotrasporto ed in particolare dal 1° gennaio 2015 entrerà in vigore la modifica delle modalità di dimostrazione del requisito della capacità finanziaria, la norma recita infatti che: "Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011 (attestazione del revisore contabile), oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo.
Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo del presente comma." L’occasione è gradita per confermare che è in via di definizione un nuovo prodotto assicurativo del ramo Cauzioni che ci consentirà di risolvere il gap creatosi per effetto della entrata in vigore della nuova normativa.

Informiamo inoltre che grazie alla nostra specializzazione nello specifico settore abbiamo la possibilità di supportarvi anche per le situazioni apparentemente più difficili, contattateci!


 Normativa di riferimento 


La nostra collaborazione

La nostra società collabora con alcuni studi di revisione dei conti ed è in grado di istruire la pratica da presentare al revisore dei conti per ottenere il rilascio dell’attestazione di capacità finanziaria necessario per il rinnovo dell’iscrizione all’albo autotrasportatori conto terzi.
La risposta viene garantita in tempi velocissimi (Massimo 48 ore) dal ricevimento completo di tutta la documentazione.
Nessun costo se la pratica viene respinta dal revisore dei conti.


Per valutare la fattibilità

INVIARE I SEGUENTI DOCUMENTI
1) Fotocopia documento di identità amministratore;
2) Visura camerale;
3) Documentazione reddituale dell’azienda:
- Modello unico (Se ditta individuale);
- Bilancio (Se società).


RIFERIMENTI NORMATIVI

 Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria 

 Regolamento Europeo 

 DD 291 2011 


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